Legge 91: rapporti tra società e sportivi professionisti
Il 4 marzo 1981 rimarrà sicuramente una data storica per il mondo sportivo professionistico: il Senato approvava infatti una legge (che secondo l’ordine progressivo sarà la n° 91) che regolava finalmente i rapporti tra società e sportivi professionisti. E’ inutile dire che tra i “beneficiari” di tale normativa un posto di primo piano spetta proprio ai calciatori che non per niente furono i “responsabili” di questa vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio. Tutto partì nell’estate del 1978, esattamente il 4 luglio, quando, a seguito di un esposto del presidente Campana, il pretore Costagliola bloccò, a Milano, il cosiddetto calcio-mercato.
I carabinieri fecero irruzione nei saloni dell’albergo milanese Leonardo da Vinci, allora sede delle contrattazioni, per “accertare eventuali violazioni di norme che vietano l’intervento di mediatori nello svolgimento delle pratiche comunque attinenti al trasferimento di calciatori che sono da considerare lavoratori subordinati a tutti gli effetti”.
Esattamente una settimana dopo, l’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Governo Andreotti, onorevole Evangelisti, si fece promotore di una riunione dei ministri competenti per studiare il problema. Da quel momento serviranno oltre due anni di consultazioni e riunioni prima di arrivare all’emanazione di una legge che, dopo dubbi, perplessità, incertezze, e speranze in precedenza sempre deluse, definiva finalmente lo status giuridico dello sportivo professionista.
Una conquista determinante per la categoria, certamente una delle tappe più importanti del cammino dell’Associazione: lo sport professionistico, calcio in primis, si trovava ad avere finalmente delle certezze giuridiche, delle tutele ben precise.
Ovviamente la legge 91 è stata base di partenza per molte conquiste che l’Aic è riuscita ad ottenere negli anni: con la nuova normativa il calciatore da quel momento diventava infatti lavoratore subordinato, le cui prestazioni a titolo oneroso costituivano oggetto di contratto di lavoro subordinato. Venivano introdotte la tutela sanitaria, l’indennità di preparazione e promozione, le assicurazioni infortuni, il trattamento pensionistico, e soprattutto veniva abolito il vincolo sportivo, che fino a quel momento aveva fatto del calciatore un’autentica “merce di scambio”.
CAPO I
SPORT PROFESSIONISTICO
Articolo 1
Attività sportiva
L’esercizio della attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.
Articolo 2
Professionismo sportivo
Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Articolo 3
Prestazione sportiva dell’atleta
La prestazione a titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Articolo 4
Disciplina del lavoro subordinato sportivo
Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dei rappresentanti delle categorie interessate.
La società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione.
Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l’attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva a norma dell’articolo 2123 del codice civile. Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano comunque le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230. L’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.
Articolo 5
Cessione del contratto
Il contratto di cui all’articolo precedente può contenere l’apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purchè‚ vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.
Articolo 6
Premio di addestramento
e formazione tecnica
1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l’atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.
2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all’addestramento e formazione tecnica dell’atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta.
Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all’età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento dei fini sportivi.
Articolo 7
Tutela sanitaria
L’attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio Sanitario Nazionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.
In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto dal Ministro della sanità.
La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura delle società sportive e, per gli atleti di cui al secondo comma dell’articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale. Gli oneri relativi alla istituzione e all’aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell’articolo 3, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.
Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessari per l’aggiornamento della scheda.
L’istituzione e l’aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l’autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell’attività degli sportivi professionisti.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.
Articolo 8
Assicurazione contro i rischi
Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionista, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d’intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
Articolo 9
Trattamento pensionistico
L’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all’articolo 2 della presente legge.
I contributi per il finanziamento dell’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.
Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni l’importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Turismo e Spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali.
I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione dei due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.
Del Comitato di vigilanza previsto dall’articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto legge del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro per il Turismo e Spettacolo su proposta del Presidente del CONI.
Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.
La contribuzione di cui al comma precedente deve essere versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.
CAPO II
SOCIETÀ SPORTIVE E FEDERAZIONI
SPORTIVE NAZIONALI
Articolo 10
Costituzione e affiliazione
Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. In deroga all’art. 2488 del codice civile è in ogni caso obbligatoria per le società professionistiche la nomina del collegio sindacale.
“L’atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali”;
“L’atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva”;
Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, a norma dell’articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l’affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
Gli effetti derivanti dall’affiliazione restano sospesi fino all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 11. L’atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote.
L’affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo. La revoca dell’affiliazione determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva.
Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Articolo 11
Deposito degli atti costitutivi
Le società sportive, entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell’articolo 2330 del codice civile, devono depositare l’atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate.
Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.
Articolo 12
Garanzia per il regolare svolgimento
dei campionati sportivi
Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all’art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati.
Articolo 13
Potere di denuncia al tribunale
Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle società di cui all’art. 10, alla denuncia di cui all’art. 2409 del codice civile
Articolo 14
Federazioni sportive nazionali
Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle Società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamenti sulla base del principio di democrazia interna.
Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
Per l’espletamento di attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisano l’esigenza, dell’opera del personale, assunto pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà, sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.
Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il proprio ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
TRIBUTARIO
Articolo 15
Trattamento tributario
Ai redditi derivati dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell’articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’indennità prevista dal settimo comma dell’articolo 4 della presente legge è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.
L’imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall’articolo 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all’aliquota dell’8 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per l’attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume di affari.
Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell’articolo 17, in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.
È fatta salva l’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Le cessioni dei diritti di prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazioni di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessioni di beni agli effetti dell’imposta del valore aggiunto.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Articolo 16
Abolizione del vincolo sportivo
Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta professionista, individuate come “vincolo sportivo” nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all’età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.
Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.
Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all’ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l’obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell’art. 12.
Le società appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.
Articolo 17
Trasformazioni delle societ�
e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5
Le società di cui all’articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa.
La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1° luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.
Articolo 18
Applicazione della legge 8 luglio 1977,
n. 406, agli organi del CONI
Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l’articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorchè‚ siano nominati con decreto ministeriale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.