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Decreto "Cura Italia" e indennità collaboratori sportivi

Il D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) pubblicato con Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020, recante il sostegno ai lavoratori e alle imprese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, contiene al suo interno alcuni sussidi a chi lavora nelle società sportive dilettantistiche.

Il decreto all’articolo 96, (Indennità collaboratori sportivi) prevede il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) T.U.I.R., già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da federazioni sportive nazionali (FSN), enti di promozione sportiva (EPS), società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD).
L’emolumento sopra citato non parteciperà alla formazione del reddito.

Da quanto emerso dal decreto si ritiene, che non dovrà essere calcolato ai fini del computo, sia della fascia esente dei 10.000 euro, che di quella successiva di 30.658,28 euro in cui la ritenuta da operare passa da titolo di imposta a titolo d’acconto.

Questo sussidio legato all’emergenza Covid-19, richiede che il richiedente debba inviare un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione non professionale e della mancata percezione di un reddito da lavoro.

Le domande vanno inviate alla società Sport e Salute Spa che gestirà il contributo utilizzando i fondi che il governo ha messo a disposizione. Sport e Salute Spa procederà alla analisi delle richieste, a stabilire gli aventi diritto e procedere alla liquidazione della cifra.

Rimangono però ancora da definire da parte del governo le modalità di richiesta e di erogazione. Si prevede che un decreto attuativo dovrà essere definito a breve.

In attesa riepiloghiamo i punti principali della norma:

  • compensi per prestazioni di natura “non professionale”;
  • assenza di altri redditi di lavoro;
  • presenza di un rapporto di collaborazione che dovrà essere documentato e in essere alla data del 23 febbraio 2020;
  • richiesta di un’autocertificazione di tali requisiti.

Al momento sono esclusi gli allenatori dei portieri che non potessero documentare la presenza di un accordo di collaborazione in essere alla data del 23 febbraio 2020 o che comunque percepiscono altro reddito da lavoro.
Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.

Il Consiglio Direttivo di Apport